Anpi e AMBIENTE

19.07.2021

Piero Belli

Siamo nel pieno di una tragedia mondiale a causa della pandemia e della gigantesca crisi economica e sociale da questa determinata.
Il solco tracciato nelle diseguaglianze sociali e ambientali diventa sempre più profondo, all’aumentare del degrado ambientale e all’impoverimento delle categorie più fragili.
Appare evidente che il concetto di giustizia ambientale (environmental justice) deve progredire di pari passo con quello di giustizia sociale per garantire l’abbattimento dell’iniquità e il diritto alla salute di ogni individuo.
Lo Stato o – se si vuole – la Repubblica si deve prendere cura dei beni comuni, uno Stato democratico deve tutelare la fruizione di risorse e servizi essenziali da parte dell’intera comunità. L’esempio dell’acqua è il più comune ed evidente.
Il tema dell’ambiente e del riscaldamento globale dev’essere assunto dall’Anpi, nell’ambito e nei limiti delle sue competenze, come una delle attenzioni.
Da questo punto di vista è bene valorizzare la sensibilità delle giovanissime generazioni e contribuire a determinare punti di convergenza nelle istituzioni e con le istituzioni, in una più generale logica di alleanza democratica, sul tema della difesa ambientale.
Il Comitato provinciale apre una sezione dedicata all’ambiente come tema di discussione e approfondimento mettendo in luce le criticità che si stanno attuando anche sul nostro territorio a livello locale nel rispetto di quanto la Costituzione ribadisce nell’articolo 9 e 41 e con l’allargamento del concetto di ambiente che verrà prossimamente meglio specificato con la proposta di modifica costituzionale discussa in questi giorni in Parlamento proprio di questo importantissimo articolo.

Articolo 9 – La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Articolo 41 – L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute, all’ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

ANPI E AMBIENTE 20212022